Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
RICHIESTA CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
Uffici responsabili
UFFICIO SERVIZI SOCIALIDescrizione
ll Contributo è finanziato dallo Stato, dal Comune e dalla Regione Lombardia, che definisce annualmente la quota di disponibilità per ogni singolo Comune e le caratteristiche necessarie all’erogazione.
L’Amministrazione Comunale provvede annualmente all’emissione ed alla pubblicizzazione di appositi bandi, nonché all’integrazione delle cifre stanziate per i nuclei che hanno i requisiti per l'accesso.
Il Servizio Sociale, nei tempi e con le modalità previste dal bando, accoglie annualmente le domande, valuta i requisiti ed eroga i contributi direttamente, con propria determinazione, compatibilmente con la disponibilità economica stabilita e trasmessaci dalla Regione Lombardia.
Modalità di accesso:
I requisiti generali per ottenere il contributo sono fissati annualmente e, in linea di massima, possono essere sintetizzati come segue:
- occupazione di un alloggio in locazione a titolo di residenza principale e per effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato (la registrazione è ammessa anche in data posteriore);
- i contratti d’affitto devono riferirsi ad alloggi siti in Lombardia;
- non si deve trattare di alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale, nonché di alloggi concessi in godimento da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo famigliare, del diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare nell’ambito provinciale;
- non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o non aver usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
- non inclusione dell'alloggio, per il quale si richiede il contributo, nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- superficie utile interna dell'alloggio suddetto non superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare dopo il quarto;
- il valore dell'ISEE-F.s.a. (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sostegno all’affitto) del nucleo familiare non deve essere superiore ad un tetto stabilito annualmente. Per l'anno 2012 il limite ISEE-f.s.a. era di € 4.000,00 con priorità di finanziamento, a seconda dei fondi disponibili, per i nuclei che presentavano un ISEE-fsa fino ad € 3.500,00.
In genere il bando viene pubblicato nel periodo settembre-ottobre di ogni anno.