Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO -ART. 5 DEL D.LGS. N. 33/2013

Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nonche' soggetto titolare dei poteri sostitutivi all'interno dell'ente, ai sensi dell'art. 2 commi 9 bis, 9 quater, 9 quinques, della Legge n. 241/1990 , come modificata dal D.L. n. 5/2012,  e' il Segretario Comunale (tel. 0365 563627 -mail segreteria@comune.roevolciano.bs.it - protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it) .

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso civico previsto dall'art. 5 del D.lgs. n.33/2013 e' possibile rivolgersi ai recapiti sopra riportati.

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

 

Contenuto inserito il 20-01-2015 aggiornato al 01-12-2021
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